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Annullata la nomina di Sabrina Gambino a procuratore di Siracusa

Accolto il ricorso di Antonio Fanara, della Dda di Catania

Il Consiglio di Stato annulla la delibera di nomina del magistrato Sabrina Gambino a  procuratrice di Siracusa, dopo aver accolto il ricorso di Antonio Fanara, della Dda di Catania. La nomina della procuratrice è avvenuta con delibera del Csm il 3 luglio del 2019 e Fanara ha presentato il 23 marzo dello scorso anno, al Tar del Lazio, il ricorso che era stato respinto.

Il magistrato della Dda etnea è andato avanti nell’iter giudiziario e ora i giudici della quinta sezione del Consiglio di Stato gli hanno dato ragione perché il capo della procura aretusea non ha svolto quattro anni di Dda. Secondo i legali di Fanara, gli avvocati Gianluigi e Giovanni Pellegrino, il loro assistito sarebbe stato penalizzato dalle scelte del plenum. In parte però le rimostranze sono state dichiarate infondate. Accolto il ricorso solo nella parte relativa agli anni di impegno alla Dda (che sono meno di quattro), un dato rilevante per i giudici del Consiglio di Stato.

L’appellante ha contestato il fatto che, nel valorizzare l’esperienza svolta dalla magistrata nella Direzione distrettuale antimafia e antiterrorismo, la delibera impugnata sarebbe incorsa, si legge nel provvedimento visionato da Agi, in un’erronea ricostruzione del profilo professionale di quest’ultima, avendo evidenziato un’esperienza pluriennale a partire dal primo novembre 2008 al 17 gennaio 2015, superiore ai quattro anni richiesti sulla dirigenza giudiziaria, laddove, a suo dire, l’applicazione alla Dda si sarebbe svolta per un periodo compreso tra il primo novembre 2008 e il primo giugno 2012, inferiore ai quattro anni necessari.

Il motivo della contestazione è ritenuto “fondato” dai giudici del Consiglio di Stato: la normativa, viene sottolineato, è precisa e rigida “nel richiedere, ai fini della valorizzazione comparativa, una pregressa esperienza specifica acquisita presso una procura per un periodo non inferiore a quattro anni negli ultimi quindici”. Si tratta di “un dato obiettivo, insuscettibile di impropria dilatazione”. Per questo aspetto, l’appello “deve essere accolto, discendendone, in riforma della impugnata sentenza, l’accoglimento del ricorso” e “l’annullamento dei provvedimenti impugnati”.


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