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La Vicepresidente dell’Ars Luisa Lantieri conserva il seggio, rigettato il ricorso di Colianni

Colianni ha sostenuto che l’avvocato Occhipinti – uno dei due candidati della lista Forza Italia - all’atto della candidatura si trovasse in condizione di ineleggibilità, in quanto Presidente della Commissione Urega (Ufficio Regionale Gare di Appalto) di Enna

La Vicepresidente dell’Assemblea Regionale Sicilia, Luisa Lantieri, conserva il seggio. Rigettato il ricorso di Francesco Colianni. Quest’ultimo, candidato alla carica di Deputato Regionale con la lista “Noi con la Sicilia – Popolari Autonomistie primo dei non eletti nel collegio di Enna, ha proposto innanzi al Tar Palermo un ricorso elettorale, chiedendo l’annullamento della proclamazione della Lantieri e la propria proclamazione in luogo di quest’ultima.

In particolare, con il ricorso, Colianni ha sostenuto che l’avvocato Occhipinti – uno dei due candidati della lista Forza Italia – all’atto della candidatura si trovasse in condizione di ineleggibilità, in quanto Presidente della Commissione Urega (Ufficio Regionale Gare di Appalto) di Enna.

Tale circostanza, sempre secondo la tesi di Colianni, avrebbe determinato l’alterazione del risultato elettorale e la conquista del seggio da parte della Lantieri, in quanto i voti ottenuti da Occhipinti sarebbero confluiti nella lista Forza Italia, con la quale concorreva proprio la Lantieri (successivamente eletta vicepresidente dell’Assemblea Regionale Siciliana).

Nel giudizio si è, conseguentemente, costituita la dott.ssa Lantieri, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia. Inoltre, al fine di resistere al ricorso proposto da Colianni, si è costituita l’Assemblea Regionale Siciliana, con il patrocinio dell’Avvocatura Distrettuale dello Stato e l’avvocato Occhipinti con il patrocinio del legale Marco Perna

Gli avvocati Rubino e Impiduglia, con apposita memoria, hanno chiesto al T.A.R. Sicilia – Palermo, il rigetto del ricorso proposto, perchè infondato.

Il Tar Palermo, con sentenza emessa oggi, ha rigettato il ricorso rilevando che Occhipinti  – nella qualità di Presidente della Commissione Urega – “non ha mai ricoperto l’incarico di amministratore o dipendente “con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale…” avendo svolto esclusivamente funzioni onorarie che non hanno affatto comportato la rappresentanza dell’ente o l’esercizio di poteri di organizzazione o coordinamento del personale”.

Con la sentenza è stato, inoltre, rilevato che “Urega non è un ufficio apicale ma una struttura intermedia del Dipartimento regionale tecnico dell’Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità”. Il Tar ha anche condannato il ricorrente al pagamento delle spese legali, liquidate in complessivi euro 7.500 oltre accessori di legge.


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