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Consiglio di Stato riconosce punteggio aggiuntivo: candidata di Ribera verrà assunta all’Ufficio per il Processo

Per l’effetto della sentenza resa dal Consiglio di Stato, i ricorrenti hanno ottenuto il riconoscimento del punteggio aggiuntivo dei titoli accademici posseduti

Nel 2021, il Ministero della Giustizia indiceva un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di 8.171 unità di personale non dirigenziale con il profilo di addetto all’Ufficio per il processo, da inquadrare tra il personale facente parte dei Distretti delle diverse Corti di Appello e della Corte di Cassazione.

Tale concorso si articolava in due distinte fasi: una prima fase di preselezione avente a oggetto una prova concorsuale scritta ed una seconda fase consistente nella valutazione dei titoli posseduti e dichiarati dai candidati.

Ebbene, all’esito della menzionata procedura veniva resa pubblica la graduatoria di merito ed alcuni dei partecipanti, pur risultando idonei non figuravano tra i vincitori del concorso e ciò per la mancata assegnazione dei due punti aggiuntivi, previsti dall’art. 6 del bando, che attribuiva un maggior punteggio ai soli possessori del diploma di laurea triennale o laurea magistrale o laurea specialistica, quale proseguimento della laurea triennale indicata come titolo di accesso al concorso.

Pertanto, tali candidati, al fine di ottenere il riconoscimento dei due punti aggiuntivi previsti dall’articolo 6 del bando, ricorrevano con ricorso collettivo innanzi al TAR Lazio-Roma, chiedendo l’annullamento delle graduatorie dei vincitori del concorso.

Pur tuttavia, tale ricorso veniva dichiarato inammissibile dal TAR Lazio per mancata notifica ad un soggetto che potesse definirsi quale controinteressato effettivo.

Avverso la sentenza resa dal Giudice di primo grado, i ricorrenti, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, proponevano appello innanzi al Consiglio di Stato, onde ottenerne la riforma.

Nel corso del giudizio, gli avvocati Rubino e Impiduglia evidenziavano l’erroneità della decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui non ha considerato la concorrente cui era stato notificato originariamente il ricorso quale controinteressato effettivo e, all’opposto, rilevavano come a fronte di una procedura unitaria (unico concorso, unica prova concorsuale e unico contingente dei posti messi a bando) la qualità di controinteressato doveva riconoscersi a tutti i soggetti che potevano subire un nocumento dal possibile accoglimento del ricorso, a prescindere dalla graduatoria distrettuale nella quale erano stati originariamente inseriti.

Inoltre, sempre gli avvocati Rubino e Impiduglia rilevavano in giudizio come l’art. 6 del bando avesse determinato un’inammissibile disparità di trattamento fra partecipanti dello stesso concorso aventi titoli accademici equiparati ed equipollenti da un punto di vista formale. Pertanto, i 2 pt. aggiuntivi attribuiti ai soli i candidati possessori del diploma di laurea “c.d. 3+2” dovevano considerarsi illegittimi e in violazione del principio di uguaglianza sia formale che sostanziale.

Ebbene, con sentenza pubblicata il 29 marzo 2023, il Consiglio di Stato, in sede giurisdizionale, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli avvocati Girolamo Rubino e Giuseppe Impiduglia, in riforma della sentenza impugnata ha accolto l’appello collettivo e di conseguenza ha annullato gli atti impugnati.

Pertanto, per l’effetto della sentenza resa dal Consiglio di Stato, i ricorrenti, tra cui G.S., originaria di Ribera, di 38 anni, hanno ottenuto il riconoscimento del punteggio aggiuntivo dei titoli accademici posseduti e, di conseguenza, potranno prendere servizio nelle varie sedi poste a bando.


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