Il Consiglio di giustizia amministrativa accoglie l’appello di una imprenditrice agricola del Messinese colpita da una informativa antimafia. Il coniuge pregiudicato, secondo il Cga, non giustifica il provvedimento.
Con un ricorso proposto davanti al Tar di Catania la titolare di una impresa agricola attiva nella provincia di Messina, chiedeva l’annullamento, previa sospensione, dell’informativa antimafia adottata nei propri confronti dalla prefettura di Messina e resa nell’ambito del procedimento per il rilascio di una concessione ad uso pascolo di alcuni terreni ricadenti nel territorio comunale di Tortorici. Il Tar aveva respinto l’istanza cautelare proposta dall’imprenditrice che pertanto, ha deciso di proporre appello cautelare davanti al Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana, con il patrocinio degli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino.
Il Cga ha accolto l’appello cautelare ritenendo plausibili le tesi proproste contro il provvedimento interdittivo e ordinando al Tar di Catania la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Tuttavia all’esito dell’udienza di merito ha repsinto il ricorso e l’imprenditrice ha appellato la decisione innanzi al Cga.
In particolare i legali hanno dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado nella misura in cui il primo giudice aveva omesso di considerare il fatto che il provvedimento interdittivo non contenesse alcun elemento pregiudizievole a carico dell’appellante, basandosi soltanto sul fatto che il coniuge fosse stato destinatario diversi anni addietro di procedimenti penali e che dunque il provvedimento interdittivo fosse fondato su circostanze fattuali estremamente risalenti nel tempo e prive del requisito dell’attualità.
Il Cga dapprima ha accolto l’istanza cautelare e successivamente all’esito della fase di merito ha definitivamente annullato l’informativa interdittiva ai danni dell’appellante, considerata la mancata attualità dei fatti, datati nel tempo, dai quali l’amministrazione appellata ha desunto il pericolo di infiltrazioni mafiose e l’irrilevanza dei rapporti parentali. Per effetto della sentenza l’imprenditrice potrà nuovamente intrattenere rapporti contrattuali ed economici con la pubblica amministrazione.
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