La Corte dei conti per la Regione siciliana ha deciso la sospensione della parifica del Rendiconto generale riferito all’anno 2021, a causa della pendenza di un giudizio di costituzionalità, in ordine all’articolo 7 del decreto legislativo 158 del 2019, in sede di giudizio di parificazione. Per il governatore Renato Schifani si tratta di una “sentenza incomprensibile e priva di effetti. Seppur incomprensibile e non condivisibile, è priva di effetti finanziari e infondata sotto il profilo giuridico. La sospensione della parifica, a causa della pendenza di un giudizio di costituzionalità, in ordine all’articolo 7 del decreto legislativo 158 del 2019, appare poco coniugabile con la successiva norma primaria ex articolo 1 comma 841 Legge 147/22, invocata dalla stessa Corte dei conti, per il ripiano pluriennale del disavanzo del rendiconto del 2018“.
La nuova legge ha, infatti, argomenta il presidente della Regione, “superato la norma impugnata dalla Corte. Malgrado ciò, la Regione continuerà ad essere impegnata nel percorso già intrapreso, di risanamento della finanza pubblica, tra l’altro oggi ricordato dallo stesso organo di controllo“.
La titolare dell’Ufficio di Procura generale della Corte dei conti per la Sicilia, Maria Rachele Anita Aronica, aveva chiesto di sollevare la questione di legittimità costituzionale con riguardo al ripiano del disavanzo e, di conseguenza, sospendere il giudizio; in subordine sospendere il giudizio in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di legittimità costituzionale sollevata nel decorso giudizio di parificazione per l’esercizio 2020. La magistrata, riguardo all’annoso contenzioso sul tema, aveva ricordato che la disciplina sul ripiano del disavanzo “è competenza esclusiva statale“, pertanto, “non derogabile dalla Regione, né con legge regionale né con legge rinforzata di attuazione dello Statuto, nonostante gli accordi intervenuti“.
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