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Ville entro 150 metri dalla costa, il Cga rimanda a Consulta

La decisione è stata presa dal Consiglio di giustizia amministrativa, chiamato a decidere sul caso di una donna di Sciacca che aveva presentato una domanda di condono edilizio per un immobile di sua proprietà realizzato nel 1982 entro la fascia dei 150 metri dal mare

Giungerà alla Corte Costituzionale la legge regionale del 1991 che ha esteso reatroattivamente l’applicazione del vincolo di inedificabilità dei 150 metri dalla costa. La decisione è stata presa dal Consiglio di giustizia amministrativa, chiamato a decidere sul caso di una donna di Sciacca che aveva presentato una domanda di condono edilizio per un immobile di sua proprietà realizzato nel 1982 entro la fascia dei 150 metri dal mare.

A distanza di più di 30 anni dalla presentazione della domanda, il Comune di Sciacca la rigettò ritenendo l’insanabilità dell’immobile ai sensi dell’art. 15 della l.r. 78/76, trattandosi di opere realizzate dopo il 31/12/76 entro la fascia di rispetto di 150 mt dalla battigia. La proprietaria dell’immobile ricorse al Cga, assistita dagli avvocati Girolamo Rubino e Calogero Marino. Secondo questi ultimi il proveddimento è illegittimo, poichè applicabile “al caso in esame del limite dei 100 mt di cui al previgente Piano Comprensoriale n. 6 (posto che l’immobile si trova entro i 150 metri ma comunque distante più di 100 metri dalla costa) e non già dei limite dei 150 metri di cui alla legge regionale 78/76”.

Sono stati i legali stessi a indicare “una legittimità costituzionale dell’art. 2 della legge regionale 15/91 che, con effetto retroattivo, ha ritenuto applicabile il vincolo dei 150 metri introdotto dalla legge regionale 78/76 già a partire dall’entrata in vigore di quest’ultima norma”.

Il Cga, ritenendo meritevole di approfondimento le censure di incostituzionalità sollevate dai legali, con sentenza non definitiva ha preannunciato la proposizione alla Corte Costituzionale dell’incidente di costituzionalità dell’art. 2, comma 3, della l.r. n. 15 del 1991 (e, in subordine, dell’art. 23 della l.r.n. 37 del 1985).


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