G.P. ha svolto le funzioni di Direttore Generale del Consorzio di Bonifica n. 6 di Enna nel periodo compreso tra il 13 novembre 2013 e l’1 marzo 2017. Con atto di citazione a giudizio, la Procura Regionale della Corte dei Conti ha addebitato al Dott.re P. un asserito danno erariale pari ad euro 384.138,58 derivante dalla presunta prescrizione dei contributi consortili relativi alle annualità 2012 -2013 – 2014.
In particolar modo il P.M. contabile ha contestato al Dott.re P., unitamente ai Direttori Generali del Consorzio che lo hanno succeduto, di non aver assunto alcuna iniziativa utile alla riscossione di quanto dovuto, “…con ciò pregiudicando in via definitiva la possibilità di acquisire le entrate, dal momento che i relativi crediti sono divenuti inesegibili per decorso del termine di prescrizione”.
Il Dott.re P. ha quindi conferito mandato difensivo agli Avv.ti Girolamo Rubino, Rosario De Marco Capizzi e Michele Baldi.
Con comparsa di risposta, i legali del Dott.re P. hanno articolato varie argomentazioni difensive volte a dimostrare l’assenza di profili di antigiuridicità della condotta e/o dell’elemento soggettivo della colpa grave.
Nello specifico, i difensori del Dott. P. hanno messo in evidenza vari dati fattuali significativi sia, della condotta diligente della parte convenuta in giudizio, sia del difficile contesto gestionale e finanziario in cui l’ex direttore generale si è trovato a dover operare.
E infatti il direttore, dopo 15 anni di totale inattività dell’Ente, ha promosso un apposito procedimento finalizzato all’incameramento dei benefici irrigui ed idrici in relazione alle annualità oggetto di contestazione.
Tale iniziativa, hanno evidenziato i legali, è stata assunta dalla parte convenuta nonostante la presenza di evidenti difficoltà di natura operativa quali la grave situazione finanziaria e gestionale dell’Ente, l’assenza di una banca dati dei contribuenti e di precisi dati catastali, la necessita di dover istruire numerose pratiche riconducibili a tre distinte annualità.
Il procedimento, prontamente attivato, è sfociato poi nell’emissione di avvisi bonari di pagamento, ovverosia di atti idonei all’interruzione del termine di prescrizione. I legali del Dott. P. hanno quindi evidenziato la totale carenza della condotta inerte addebitata dalla Procura regionale in ragione, appunto, delle iniziative assunte dalla parte convenuta che aveva promosso il primo segmento procedimentale finalizzato alla riscossione dei contributi consortili.
I difensori del P. hanno, quindi, sottolineato come l’asserito danno erariale andasse al più imputato ai direttori generali che lo avevano succeduto, che non avevano appunto provveduto a completare la riscossione dei contributi.
Da ultimo, i difensori del Dott. P. hanno evidenziato la totale assenza del danno erariale, in ragione della circostanza che l’Amministrazione consortile era ancora in tempo utile per potere riscuotere i contributi consortili non ancora incamerati dall’Ente, alla luce del termine di prescrizione decennale e degli atti interruttivi posti in essere su impulso dello stesso P.
La Corte dei Conti per la Regione Sicilia, in totale adesione alle tesi difensive degli Avv.ti Rubino, Baldi e De Marco Capizzi, ha assolto con formula piena il Dott. P. non ravvisando alcun profilo di grave negligenza.
La sussistenza della colpa grave, osserva il Giudice, è da escludersi proprio in ragione delle specifiche iniziative assunte dal P. ai fini della materiale riscossione dei contributi consortili.
L’ex Direttore Generale del Consorzio di Bonifica n. 6 di Enna non sarà quindi tenuto a pagare il danno imputato, corrispondente ad oltre 300.000 euro.
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