Il sig. G.G. di Palermo ha partecipato alla procedura speciale di reclutamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, riservata al personale volontario iscritto nell’apposito elenco istituito per le necessità delle strutture centrali e periferiche del medesimo Corpo.
Dopo essere stato inserito nella graduatoria della procedura in questione, l’aspirante vigile del fuoco veniva convocato per essere sottoposto ai prescritti accertamenti dell’efficienza operativa.
Tuttavia, all’atto del compimento della quarta prova, ovvero le trazioni alla sbarra, a causa delle non perfette condizioni dell’attrezzo ginnico, la cui impugnatura si presentava umida in ragione dell’utilizzo da parte dei precedenti concorrenti, il sig. G.G. perdeva la presa subendo un contraccolpo alla spalla destra, accusando un dolore acuto tale da non consentite il proseguimento della prova ed il ricovero presso il più vicino pronto soccorso per gli accertamenti del caso.
Tuttavia, la Commissione esaminatrice, sebbene il mancato superamento della prova fosse dipeso da un infortunio subito dal concorrente, ne disponeva l’esclusione dalla procedura concorsuale.
Il sig. G.G., non condividendo il giudizio di inidoneità formulato dalla Commissione esaminatrice, nonché il successivo provvedimento di esclusione, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. del Lazio con il patrocinio degli avv.ti Girolamo Rubino e Giovanni Bellia.
I legali censuravano i provvedimenti evidenziando che il mancato superamento della prova di efficienza operativa era imputabile esclusivamente ad un casuale infortunio, per altro determinato dalle non perfette condizioni in cui si trovava l’attrezzo ginnico al momento dell’espletamento della prova e chiedevano che venisse disposta la ripetizione della prova concorsuale.
Con ordinanza del 24 gennaio 2024 il T.A.R. del Lazio, avendo rilevato che dalla documentazione prodotta in giudizio dagli avv.ti Rubino e Bellia erano emersi elementi atti a confermareil nesso di causalità fra l’infortunio lamentato dal ricorrente in sede di esecuzione della prova e la patologia accertata in capo al medesimo, ha accolto l’istanza cautelare ordinando la rinnovazione della prova mediante la riconvocazione del ricorrente e, in caso di superamento della prova rinnovata, la partecipazione anche al prosieguo delle valutazioni previste dall’iter selettivo.
In esecuzione della detta ordinanza l’aspirante vigile del fuoco veniva sottoposto ad un nuovo accertamento, che aveva esito positivo.
Conseguentemente, con ordinanza del 24 aprile 2024 il T.A.R. del Lazio ha accolto l’istanza cautelare proposta dagli avv.ti Rubino e Bellia e, per l’effetto, l’aspirante vigile del fuoco è stato ammesso ulteriori fasi conclusive della procedura.
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