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Operazione “chicane”: frode fiscale di 2.5 milioni di euro. Sentenza di applicazione pena per tutti i responsabili

Lo schema fraudolento utilizzato ha assunto le caratteristiche tipiche della c.d. “frode carosello”, nella quale, con ruoli e posizioni diverse, i vari operatori commerciali coinvolti ottengono, a vario titolo, un indebito risparmio di imposta

Si è concluso con una sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti per tutti gli imputati il processo, celebrato d’innanzi al Tribunale di Caltanissetta in composizione collegiale, relativo alla frode fiscale realizzata – nel contesto del mercato della  compravendita e della distribuzione di pneumatici – dall’associazione a delinquere, con ramificazioni sul territorio nazionale ed estero (Repubblica Ceca), costituita dagli imputati e avente quale principale scopo quello di favorire fiscalmente la società “Olpneus S.r.l.” di San Cataldo (CL).

L’attività di indagine, conclusasi nel 2022, coordinata dalla Procura di Repubblica di Caltanissetta e svolta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Caltanissetta e dal N.O.R.M. dei Carabinieri Caltanissetta, ha permesso di disvelare come l’organizzazione criminale, stabilmente costituita tra gli imputati, avesse ramificazioni anche sul territorio della Repubblica Ceca, ove venivano creati fittizi soggetti giuridici, necessari per la realizzazione delle frodi perpetrate dagli indagati.

Lo schema fraudolento utilizzato ha assunto le caratteristiche tipiche della c.d. “frode carosello”, nella quale, con ruoli e posizioni diverse, i vari operatori commerciali coinvolti ottengono, a vario titolo, un indebito risparmio di imposta. Segnatamente, il sodalizio simulava una serie consecutiva di vendite di prodotti, in realtà mai usciti dai magazzini della prima società venditrice, che coinvolgevano le società ceche e società italiane “interposte”, poi rivelatesi delle mere “cartiere”. Così facendo, sfruttando il regime c.d. “di sospensione di imposta”, la prima società venditrice otteneva detrazioni di imposta, sia IVA che IRES, non spettanti. Il credito IVA, infatti, traeva origine da una serie di operazioni inesistenti, certificate da fatture false, consistenti in compravendita di prodotti, di fatto, mai movimentati i cui volumi di affari venivano quantificati in circa 8 milioni di euro, con relative imposte evase pari a 2,5 milioni di euro, già oggetto – in sede cautelare – di specifico sequestro preventivo, anche per equivalente.

I reati, a vario titolo contestati agli imputati ed oggetto della sentenza di applicazione pena su richiesta delle parti, sono quelli di associazione a delinquere finalizzata all’emissione e all’utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e di emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti. In relazione ai menzionati reati, venivano applicate a Orlando Lirio, rappresentante legale della “Olpneus S.r.l.”, e Oto Santuori la pena di 1 anno, 10 mesi e 10 giorni di reclusione, a Ragazzo Luigi la pena di 1 anno, 9 mesi e 16 giorni di reclusione, a Rasola Alessandro Stefano la pena di 8 mesi di reclusione, a Santuori Emanuele, Raccioppi
Maria Pia, Menafro Vincenzo, Menafro Roberto e Ballarino Carlo la pena di 5 mesi e 10 giorni di reclusione.

Anche alla società “Olpneus S.r.l.” venivano applicate le sanzioni – di 40.000 euro e del divieto temporaneo di pubblicizzare beni o servizi per 4 mesi e 10 giorni – previste, in relazione alla fattispecie di cui agli artt. 5, 25-quinquiesdecies, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 231/2001, per la responsabilità amministrativa degli enti. Uno degli imputati (KANYA Andriy) era già stato condannato con sentenza del G.i.p. di Caltanissetta in sede di giudizio abbreviato. Al rappresentante legale della “Olpneus S.r.l.”, Orlando Lirio, e al principale consulente fiscale della medesima società, Di Maggio Marcello Maria, nell’ambito di un parallelo procedimento – nato dalla medesima indagine – erano già state applicate, rispettivamente, una pena di 8 mesi e 10 giorni di reclusione, nei confronti del primo uomo, e una di 7 mesi di reclusione, in relazione al reato di “false comunicazioni sociali” ex art. 2621 c.c.

Parallelamente agli esiti processuali, sotto il profilo amministrativo-fiscale, la società responsabile, aderendo alle contestazioni mosse dalla Guardia di Finanza in sede di constatazione e, successivamente, dall’Agenzia delle Entrate nella fase di accertamento, ha provveduto a versare in favore dell’Erario l’intera somma evasa quantificata, comprensiva degli interessi e delle sanzioni, in circa 2,5 milioni di euro.


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