Anche i detenuti al 41 bis potranno fare colloqui via Skype. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 4282/24 del 31 gennaio 2024, ha respinto il ricorso del ministero della giustizia. A avviso della prima sezione penale, il detenuto sottoposto a regime differenziato, ai sensi dell’art. 41-bis Ord. pen., può essere autorizzato ad avere colloqui visivi con i familiari, in situazioni di impossibilità o, comunque, di gravissima difficoltà ad effettuare i colloqui in presenza – mediante forme di comunicazione audiovisiva controllabili a distanza, secondo modalità esecutive idonee ad assicurare il rispetto delle cautele imposte dal citato art. 41-bis.
Ad avviso del Collegio di legittimità, infatti, di cui ha scritto il sitoCassazione.net, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, il motivo è fondato e, al riguardo, hanno ricordato che “La ratio dell’orientamento al quale si presta adesione è costituita dall’importanza rivestita dai colloqui ai fini del trattamento penitenziario e dall’esigenza che le limitazioni conseguenti al regime differenziato siano strettamente connesse «a non altrimenti gestibili esigenze di ordine e di sicurezza e siano congrue rispetto allo scopo perseguito.”
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