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Bufera su un ateneo siciliano, rilievi Anac su appalti: nuova inchiesta

Si contestava all’università l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime derogatorio del Decreto semplificazioni tenuto conto che la deroga doveva essere riferita ai casi di sussistenza di situazioni di estrema urgenza strettamente derivanti dall’emergenza Covid

I rilievi fatti dall’Anac, l’autorità nazionale anticorruzione, all’università di Messina sono finiti al centro di un’inchiesta della procura peloritana che apre un nuovo fronte d’indagine sull’ateneo dopo quello della vicenda rimborsi che ha costretto alla dimissioni l’ex rettore Salvatore Cuzzocrea. La procura ha aperto un’inchiesta, scrive la Gazzetta del Sud, sui rilievi che fece l’Anac con una delibera dell’aprile 2022 in merito a “inadempienze e irregolarità in una serie di appalti banditi dall’Università di Messina”. Nella delibera l’Anac ha preso in considerazione affidamenti diretti di forniture e lavori posti in essere dall’università, gli appalti riguardavano tutta una serie di lavori. Si contestava all’università l’insussistenza dei presupposti per l’applicazione del regime derogatorio del Decreto semplificazioni tenuto conto che la deroga doveva essere riferita ai casi di sussistenza di situazioni di estrema urgenza strettamente derivanti dall’emergenza Covid.

Presupposti che secondo l’Anac non ricorrevano negli affidamenti considerati in quanto le situazioni di urgenza si potevano ricondurre alle situazione di incuria e carenze manutentive che si erano protratte nel corso degli anni e non strettamente collegate all’emergenza Covid cosi come richiesto nella normativa. Secondo l’Anac “anche a voler ammettere l’applicazione del regime derogatorio, non sussistevano i presupposti per l’operatività degli affidamenti diretti operati tenuto conto che la stazione appaltante avrebbe dovuto procedere nel rispetto dall’applicazione dei principi derivanti dalla direttiva 2014/24. Secondo l’Anac ne conseguiva che – per quanto attiene alla scelta della procedura – non poteva ritenersi operante il regime di deroga, prospettandosi la necessità del rispetto delle procedure concorsuali ordinarie previsto dalla normativa europea della legislazione nazionale”.


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