Il fatto che il presidente della commissione esaminatrice di un concorso sia stato nominato dal padre di uno dei candidati (poi risultato vincitore, come primo in graduatoria) non inficia la selezione per l’assunzione di 46 agenti del Corpo forestale della Regione Siciliana. Lo ha deciso la quinta sezione del Tar Sicilia, sede di Palermo, che ha accolto il ricorso del candidato, Alessio Maria Salerno, annullando la delibera di revoca in autotutela, adottata dall’assessorato regionale alla Funzione pubblica il 13 marzo scorso. In sostanza, dopo i “rumors” seguiti alla diffusione della graduatoria di un concorso con ventimila partecipanti e in cui era primo Alessio Maria, figlio di Giovanni Salerno, all’epoca dirigente generale della Forestale, la Regione aveva deciso di fermare il concorso e le assunzioni: questo perché era stato Salerno padre a nominare il presidente della commissione esaminatrice, nella persona di Salvatore Di Salvo, dirigente della stessa Forestale, dunque sottoposto di Salerno. Ora però il Tar ritiene che, pur essendo certo che le cose andarono così, e cioè che il padre di un candidato avesse nominato il capo degli esaminatori del figlio, la questione non rileva e il concorso è valido. I giudici amministrativi hanno accolto così il ricorso degli avvocati Girolamo Rubino, Giuseppe Gatto e Giuseppe Impiduglia: non credono alla tesi secondo cui Salerno padre non sapesse che Salerno figlio stesse partecipando al concorso, non foss’altro che per la circostanza che i due abitano nello stesso indirizzo di Belmonte Mezzagno (Palermo). Il collegio presieduto da Stefano Tenca, relatore ed estensore Bartolo Salone, ritiene tuttavia che “l’evidenziata situazione di conflitto” in cui versava Salerno non avesse “sortito effetti sul corretto e imparziale svolgimento della procedura concorsuale. La mera sussistenza in astratto di una situazione di conflitto di interesse in capo al soggetto che abbia designato la commissione concorsuale – si legge in sentenza – di per sé non esplica effetti automaticamente invalidanti sugli atti medio tempore compiuti dall’organo tecnico di valutazione”.
Aggiunge il Tar che occorre “a tal fine accertare la rilevanza in concreto del difetto di investitura da parte di uno o di tutti i componenti dell’organo rispetto allo svolgimento regolare e imparziale della procedura”. C’è un più che probabile, anzi “eventuale vizio di investitura del presidente della commissione”, ma questo “non avrebbe potuto travolgere ipso facto e in via conseguenziale l’intero organo e, a fortiori, gli atti da questo posti in essere”. I giudici sostengono che l’organo resistente, cioè la Regione siciliana, si sia “arrestata a una valutazione astratta” e non abbia dimostrato che l’intera commissione sia stata condizionata dal suo presidente, che non sia stato evidenziato un eventuale voto di quest’ultimo decisivo e favorevole a Salerno, mentre la selezione era stata curata dal Formez e la commissione stessa non aveva visto i 600 quiz poi “somministrati” ai candidati, se non la stessa mattina delle prove. Di conseguenza non ci sono ragioni per revocare la graduatoria di un concorso già concluso e la Regione deve procedere alle assunzioni dei forestali. Ivi compreso il figlio del dirigente.
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