Nel 2023, Il Sig. P.A., originario di Erice , di anni 27, partecipava al Concorso pubblico, per esame, per l’assunzione di 1650 Allievi Agenti della Polizia di Stato. Tale candidato dopo avere superato la prova scritta e le prove di efficienza fisica veniva convocato per i successivi accertamenti psicofisici.
Tuttavia, la Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico – fisica tuttavia giudicava non idoneo l’aspirante poliziotto per “deficit della forza muscolare”, escludendolo dal concorso. Al fine di accertare la propria forza muscolare il giovane si sottoponeva ad un accertamento presso il Presidio Ospedaliero “S. Antonio Abate” dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Trapani e all’esito dell’handgrip test risultava che la media della forza muscolare delle tre misurazioni per ciascun arto rientrava nei limiti previsti dal bando di concorso per ciascuna mano.
Conseguentemente, ritenendo erronea la valutazione effettuata dalla Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico – fisica, il Sig. P.A., con il patrocinio degli Avv.ti Girolamo Rubino e Daniele Piazza, proponeva un ricorso giurisdizionale innanzi al TAR-Lazio, chiedendo l’annullamento del giudizio di non idoneità, l’accertamento dell’idoneità psico fisica ai fini dell’assunzione quale allievo agente della Polizia di Stato , nonché l’ammissione con riserva alle ulteriori fasi concorsuali.
In particolare, i predetti legali rilevavano in giudizio che il giudizio di non idoneità espresso dalla Commissione giudicante avrebbe dovuto considerarsi arbitrario ed illogico, nonché frutto di una non corretta percezione dei fatti dal momento che risultava in palese contrasto con la certificazione medica rilasciata dal Presidio Ospedaliero di Trapani.
Ed ancora, gli Avv.ti Rubino e Piazza evidenziavano che la macroscopica differenza tra quanto accertato in sede concorsuale e quanto attestato invece dal Presidio ospedaliero, comprovava l’erroneità e l’illegittimità del giudizio di non idoneità formulato dalla Commissione per l’accertamento dell’idoneità psico – fisica, stante che il bando di concorso prevedeva ai fini dell’ottenimento dell’idoneità psico –fisica una forza muscolare pari a 40 KG.
Con ordinanza del 11.04.2024, il TAR-Lazio, in ragione dei principi di prova offerti in giudizio, disponeva una verificazione tecnica, intesa ad accertare, in contraddittorio tra le parti, la sussistenza o meno del deficit della forza muscolare riscontrato dall’amministrazione, incaricando di ciò la Commissione sanitaria d’appello dell’Aeronautica Militare.
A seguito delle verifiche sanitarie effettuate la predetta Commissione sanitaria accertava l’insussistenza del deficit di forza rilevato in sede concorsuale, avendo il ricorrente riportato valori compatibili con la normativa di riferimento e, pertanto, con il prosieguo dell’iter concorsuale.
Con ordinanza del 17.07.2024, condividendo le argomentazioni difensive sostenute dagli Avv.ti Rubino e Piazza, il TAR-Lazio, visto l’esito positivo della verificazione disposta, ha accolto l’istanza cautelare proposta, disponendo l’ammissione con riserva del Sig. P.A.. A questo punto l’aspirante poliziotto potrà continuare l’iter concorsuale, proseguendo le ulteriori prove concorsuali.
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