Nel lontano 2007 la società G. s.r.l., in qualità di capogruppo di un raggruppamento temporaneo di imprese costituita con la Abaco s.r.l., si aggiudicava l’appalto bandito dal Consorzio A.S.I. di Palermo in Liquidazione per l’affidamento dei lavori relativi alla “modifica degli svincoli A29 Isola delle Femmine e Capaci connessi al progetto del nuovo svincolo raso dell’asse di scorrimento della Z.I. di Isola delle Femmine con la S.S. 113 al Km 267+825. Stralcio funzionale di completamento per il collegamento di quest’ultimo con la A29”.
Tuttavia, successivamente alla realizzazione delle opere di cantiere, il Consorzio A.S.I., a causa di pressanti manifestazioni di dissenso alla chiusura dello svincolo, disponeva la sospensione dei lavori che la G.s.r.l. stava eseguendo.
Nel gennaio del 2012, il Consorzio disponeva la revoca del provvedimento di aggiudicazione dell’appalto in questione e tale provvedimento veniva impugnato dalla menzionata società innanzi al Tar-Palermo, il quale, tuttavia, respingeva il ricorso.
Successivamente, a seguito della sottoscrizione dello stato finale dei lavori la G. s.r.l. chiedeva al Consorzio A.S.I. il riconoscimento, in suo favore, di un credito complessivo di 1.133.504,09 euro, che però veniva ritenuto inammissibile e infondato dal Consorzio A.S.I.
Conseguentemente, la G. s.r.l., al fine di ottenere l’integrale risarcimento dei danni subiti a causa della sospensione dei lavori, citava il Consorzio A.S.I. innanzi al Tribunale Civile di Palermo.
Il giudizio, a seguito di regolamento preventivo di giurisdizione deciso dalle S.U. della Corte di Cassazione, veniva riassunto innanzi al Tar – Palermo, il quale, tuttavia, respingeva il ricorso proposto dalla società.
Ebbene, la G. s.r.l., con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, proponeva appello innanzi al C.G.A.R.S. al fine di ottenere la riforma di entrambe le sentenze rese dal Tar – Palermo.
Il Cga, dopo aver preliminarmente riunito i due procedimenti e, condividendo le argomentazioni proposte dall’avvocato Rubino in ordine all’ingiustificata e illegittima sospensione dei lavori, accoglieva l’appello proposto dalla G.s.r.l.
Pertanto, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con sentenza di riforma di quella di prime cure, annullava il provvedimento di revoca di aggiudicazione dell’appalto, ed inoltre, accoglieva la domanda risarcitoria ex art. 34 c.p.c. proposta dalla G. s.r.l.
In particolare, il CGA, ha riconosciuto alla società il diritto al risarcimento del danno a titolo di spese generali e mancato utile ed ha ordinato al Consorzio A.S.I. di offrire alla G. s.r.l., entro 90 giorni dal deposito della sentenza, una somma di denaro da quantificarsi in conformità ai principi enunciati in sentenza, oltre alla condanna al pagamento delle spese di lite.
Tale statuizione veniva prontamente notificata, con formula esecutiva, al Consorzio A.S.I. di Palermo, il quale, tuttavia, non adempiva agli obblighi imposti dal C.G.A.R.S, né, tantomeno, provvedeva a rifondere alla G. s.r.l. le spese di giudizio.
Sicché, a seguito dell’inerzia del Consorzio, la G. s.r.l., sempre con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino, proponeva ricorso per ottemperanza innanzi al Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, onde ottenerne l’esecuzione del giudicato.
Ebbene, ritendo fondate le argomentazioni sostenute dall’avvocato Rubino, il C.G.A.R.S. in sede giurisdizionale, ha accolto il ricorso in ottemperanza proposto dalla G. s.r.l. e, per l’effetto, ha ordinato all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza entro il termine di 60 giorni dalla sua comunicazione, oltre a condannarla al pagamento delle spese processuali.
Infine, il C.G.A.R.S., in caso di persistente inerzia dell’Amministrazione ha provveduto a nominare Commissario ad acta il Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti -Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità della Regione Siciliana ed altresì ha condannato il Consorzio A.S.I. di Palermo al pagamento delle penalità di mora ex art.114 c.p.a., nell’ipotesi perdurante inottemperanza al giudicato.
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