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Legittimi i maxi consorzi di bonifica Sicilia occidentale e orientale: il Tar rigetta il ricorso

Il Tar di Palermo ha rigettato il ricorso proposto, dichiarandolo in parte improcedibile e in parte inammissibile, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese

Il Tar di Palermo, rigettando il ricorso di alcuni dirigenti regionali, ha rilevato la legittimità degli atti di costituzione del Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e del Consorzio di bonifica Sicilia orientale. Nel 2017, il Legislatore regionale, a distanza di ben 17 anni dall’istituzione dei consorzi di bonifica, infatti, aveva proceduto alla ridefinizione degli ambiti territoriali di operatività, disponendo l’accorpamento degli 11 consorzi esistenti in due macrostrutture, ossia il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale. Approvato con decreto del presidente della Regione lo schema tipo dello Statuto e del regolamento di organizzazione, era stata sancita la formale costituzione.

Lamentando un danno derivante dall’accorpamento, i dirigenti e i capi di settore del Consorzio di bonifica 3 di Agrigento, avevano impugnato davanti al Tar gli atti propedeutici e quelli connessi agli atti di costituzione dei due maxi consorzi che si sono costituiti in giudizio: il Consorzio di bonifica Sicilia occidentale con il patrocinio dell’avvocato Girolamo Rubino e il Consorzio di bonifica Sicilia orientale con il patrocinio dell’avvocato Giuseppe Ribaudo. Nel corso del processo i legali in via preliminare hanno sostenuto l’inammissibilità del ricorso per assoluta carenza di interesse a ricorrere, rilevando come i ricorrenti non avrebbero potuto considerarsi titolari di alcuno interesse ad agire, non avendo subito alcuna modifica della loro posizione giuridica ed economica in ragione dell’avvenuto accorpamento dei vari Consorzi.

Entrambe le difese nel merito hanno poi sostenuto l’infondatezza di tutti gli assunti volti a sostenere la nullità di tutti gli atti e dei provvedimenti deliberativi ed istitutivi dei consorzi, non potendo in alcun modo configurarsi nessuna delle ipotesi di nullità degli atti e dei provvedimenti amministrativi. Il Tar di Palermo ha rigettato il ricorso proposto, dichiarandolo in parte improcedibile e in parte inammissibile, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese.


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