Contrasta con gli articoli 3 e 38 della Costituzione la revoca delle prestazioni assistenziali, fondate sullo stato di bisogno, ai condannati in via definitiva per reati di mafia o terrorismo, i quali stiano scontando la pena in modalità alternativa alla detenzione. È irragionevole che lo Stato valuti un soggetto meritevole di accedere a tale modalità di detenzione e lo privi
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