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Per la Consulta è illegittimo il rinvio delle elezioni delle ex Province. Falcone: “incostituzionale, giochi di palazzo non fanno interessi dei siciliani”

La Consulta ha sottolineato come i "continui rinvii delle elezioni, che si succedono dal 2015, abbiano sinora impedito la costituzione degli enti di area vasta in Sicilia"

“Avevamo detto che il tentativo di ripristinare subito l’elezione diretta delle ex Province sarebbe stato solo una tattica dilatoria, e così è stato. Oggi abbiamo una nuova conferma: il rinvio delle elezioni provinciali in Sicilia è una prassi incostituzionale. La Corte Costituzionale lo ha ribadito riferendosi a una legge del 2023 che fece slittare il voto per la 18esima volta. Ma quello di oggi, purtroppo, è un monito severo e assai attuale che, da Roma, giunge al legislatore di Palermo. Anche la leggina sul rinvio delle elezioni di secondo livello, ragionevolmente, è da ritenersi illegittima come tutte le altre. Peraltro, la norma è stata inserita nel Ddl Urbanistica, un testo che riguarda una materia estranea al tema Province. Ciò potrebbe portare all’impugnativa anche da parte del Consiglio dei ministri. Abbiamo insomma una sola certezza: questo balletto normativo non sta facendo gli interessi dei siciliani che, invece, ci chiedono di rimettere in piedi le Province affinché tornino a occuparsi di strade provinciali, scuole, welfare e tanto altro”. Così l’eurodeputato di Forza Italia Marco Falcone, commentando la sentenza 172 della Corte Costituzionale, depositata oggi, su una norma regionale del 2023 di differimento delle elezioni provinciali in Sicilia. Analogo provvedimento è stato esitato pochi giorni fa dall’Ars, esponendo la Regione – secondo l’esponente azzurro – a una nuova tirata d’orecchi da parte della Consulta.

“Voglio ricordarlo anche oggi: l’elezione diretta nelle ex Province rimane il nostro faro – sottolinea l’eurodeputato azzurro – ma è sempre più evidente che il quadro normativo nazionale non ci consente, ad oggi, di raggiungere tale obiettivo. Il territorio ha invece bisogno di essere governato subito. Ciò avverrebbe anche con le elezioni di secondo livello, senza che debbano farsi altri giochi di palazzo. Auspichiamo che a Palermo – conclude Falcone – prevalga il senso di responsabilità”.

La legge della Regione Siciliana (n.6/2023) che ha ulteriormente differito le elezioni degli organi dei Liberi consorzi comunali (corrispondenti, in Sicilia, alle province) e dei Consigli metropolitani, prorogando contestualmente la gestione commissariale degli stessi enti, “viola gli articoli 5 e 114 della Costituzione” ed è, pertanto, “costituzionalmente illegittima”. Lo ha stabilito la Corte costituzionale con una sentenza depositata oggi, con la quale ha ritenuto fondate le questioni di legittimità sollevate dal Tar della Regione Siciliana.

Il Comune di Enna – spiega Palazzo della Consulta in una nota – aveva impugnato di fronte al Tar 4 decreti del presidente della Regione di nomina e di proroga dei commissari straordinari per il Libero consorzio comunale di Enna. Il Tar ha rilevato che i primi tre decreti erano stati adottati sulla base della legge n.26 del 2022, che aveva prorogato per la sedicesima volta le elezioni, ma era stata già dichiarata incostituzionale con la sentenza n.136 del 2023. L’ultimo decreto si fondava invece sulla legge n.6 del 2023 – promulgata il giorno prima del deposito della suddetta sentenza – che aveva disposto il diciassettesimo rinvio. Quindi, il Tar aveva inviato gli atti alla Consulta, chiedendo che anche quest’ultimo rinvio fosse dichiarato incostituzionale.

La Corte ha ritenuto fondata la questione, richiamando i principi già espressi nella precedente sentenza, nella quale aveva esortato la Regione Siciliana a porre rimedio a tale situazione “senza ulteriori ritardi, attraverso il tempestivo svolgimento delle elezioni”. La Consulta, quindi, ha nuovamente sottolineato come i “continui rinvii delle elezioni, che si succedono dal 2015, abbiano sinora impedito la costituzione degli enti di area vasta in Sicilia, prorogando gestioni commissariali incompatibili con la loro natura di enti territoriali autonomi e costituzionalmente necessari”.


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