La Corte di Appello di Catania ha annullato, al termine di una istanza di revocazione, la confisca definitiva – sancita dalla Corte di Cassazione – a carico di Antonio Padovani e dei suoi familiari. Padovani, imprenditore di Sant’Agata Li Battiati in provincia di Catania, ritenuto il “re delle slot machines”: il patrimonio, per un totale di 45 milioni di euro gli venne sequestrato prima e confiscato in un secondo momento, dalla guardia di Finanza di Caltanissetta. Un impero formato da diverse società con le quali aveva avviato le sale scommesse in diverse parti d’Italia, ville, immobili e una Ferrari F355 oltre ad una imbarcazione lunga 12 metri. Secondo il tribunale di Caltanissetta Padovani era da ritenersi in affari con le famiglie mafiose di Gela, per conto delle quali avrebbe investito diversi milioni nelle attività delle scommesse, tanto da essere stato condannato per intestazione fittizia delle relative attività. Padovani, all’epoca, era infatti un concessionario pubblico per l’apertura di sale scommesse telematiche in tutto il territorio nazionale.
A distanza di dieci anni, il ribaltone. Secondo la Corte di Appello di Catania – che ora gli ha restituito il patrimonio – quella confisca non aveva alcuna “base legale”, dunque è stata illegittima. In questo modo è stata accolta la revocazione presentata dagli avvocati Baldassare Lauria e Laura Ancona e l’imprenditore Padovani può tornare in possesso dei suoi beni. “Si tratta di un provvedimento che costituisce un precedente assoluto nel panorama giurisprudenziale italiano che sta emergendo sulla scia della causa dei fratelli Cavallotti – spiegano i due avvocati – che a suo tempo abbiamo introdotto alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo e che adesso vede il governo italiano sotto accusa per le pertinenti violazioni della Convenzione. Nei confronti del Padovani non poteva, a nostro avviso, essere disposta la confisca in relazione al fatto che le condotte poste in essere dal medesimo, a quel tempo, non assumevano rilievo ai fini delle misure di prevenzione patrimoniali. Infatti, soltanto nel 2008 con il primo pacchetto sicurezza il reato di intestazione fittizia, per il quale il medesimo era stato condannato, fu incluso fra le categorie di pericolosità sociale. In altre parole, la nuova disciplina normativa non poteva avere efficacia retroattiva”. “Naturalmente ora attiveremo le consequenziali procedure risarcitorie per il grave danno subito dai nostri clienti dal congelamento delle loro attività per oltre un decennio”, hanno concluso gli avvocati Lauria e Ancona.
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