Poco meno di 3000 pagine per scrivere le motivazioni della sentenza di appello del processo di appello della cosiddetta trattativa tra Stato e mafia con cui la Corte di assise di appello di Palermo, il 23 settembre scorso, ha ribaltato il verdetto di primo grado.
Le motivazioni sono state depositate in cancelleria ieri nel tardo pomeriggio. Il giudice estensore, Vittorio Anania (a latere nel processo) e il presidente della corte di assise d’appello, Angelo Pellino, hanno avuto la necessità di prendersi tutto il tempo necessario per “motivare” la sentenza con cui – attraverso la formula “perché il fatto non costituisce reato” – hanno assolto l’ex senatore Marcello Dell’Utri, l’ex capo del Ros, il generale Mario Mori, il generale Antonio Subranni e l’ufficiale dei carabinieri Giuseppe De Donno.
Con la stessa sentenza, la Corte di assise di appello aveva ridotto la pena a 27 anni per il boss corleonese Leoluca Bagarella e confermato quella per il medico- boss Antonino Cinà. In primo grado – nel maggio 2018 – erano stati condannati a 28 anni di carcere il boss Leoluca Bagarella, a 12 anni Dell’Utri, Mori, Subranni e Cinà e a 8 anni per De Donno.
“Non si ha prova, in altri termini, che questo imputato (Marcello Dell’Utri, ndr) , nonostante le sue ramificate implicazioni nell’antefatto, abbia portato a termine quel progetto ricattatorio/minaccioso di cui pure egli aveva piena conoscenza per volere degli esponenti di Cosa Nostra ed a seguito delle sue reiterate interlocuzioni, intercorse fino a dicembre del 1994, in particolare con Vittorio Mangano”. Così si legge nelle motivazioni della sentenza della Corte di assise di appello.
“Muovendo dalla posizione di Marcello Dell’Utri – si legge – si è avuto modo di osservare che difetta la prova certa che lo stesso abbia fatto da tramite per comunicare la rinnovata minaccia mafiosa/stragista sino a Belrusconi quando questi era Presidente del Consiglio dei Ministri così percorrendo quello che, per opera di semplificazione, può essere individuato prosegue la Corte di assise di appello – come “l’ultimo miglio” percorso il quale il reato sarebbe stato portato a consumazione… “Al di là del pieno coinvolgimento di Dell’Utri nell’accordo preelettorale (o nella promessa elettorale come pure definita), sul quale sono state raccolte plurime e convergenti elementi di conferma perfino rafforzati in questo giudizio di appello… non si ha prova che – è scritto nelle motivazioni – a questa fase, qualificabile come un antefatto o antecedente non punibile, abbia fatto seguito la fase ulteriore della comunicazione della minaccia a Berlusconi in qualità di parte offesa e di Presidente del Consiglio per ottenere l’adempimento, appunto sotto la minaccia mafiosa, degli impegni assunti dallo stesso Dell’Utri nella precedente campagna elettorale”.
E ancora: “Non risulta provato che oltre alla interlocuzione Mangano (Vittorio, ndr) Dell’Utri vi sia stata una interlocuzione di Dell’Utri con Silvio Berlusconi su questa tematica, tanto meno dopo l’insediamento del Governo Berlusconi, dovendo al riguardo ribadire, come fatto nei paragrafi che precedono (ed ai quali continua a farsi rinvio), la differenza tra un accordo politico-mafioso tout court (per quanto in sé illecito e moralmente disdicevole) e la veicolazione della minaccia al Governo della Repubblica, soltanto questa capace di integrare la fattispecie delittuosa di cui all’art. 338 c.p. sotto il terribile ricatto della ripresa ( o della prosecuzione) della stagione stragista che aveva insanguinato gli anni 1992 e 1993”.
“Pur in assenza, come visto, della prova della veicolazione della minaccia in danno del Presidente Berlusconi è altrettanto evidente che il reato si sia arrestato al livello del tentativo con una condotta che va in questi termini attribuita agli imputati Leoluca Bagarella e Giovanni Brusca… E’ indubbio, infatti, che il progetto ricattatorio ripreso nel marzo del 1994 da questi soggetti, dopo gli arresti prima di Riina ed a seguire dei fratelli Graviano (che avevano un loro canale di comunicazione con Dell’Utri), non sia stato portato a compimento, contrariamente alla volontà degli stessi Bagarella e Brusca, soltanto perché Dell’Utri non ha veicolato (rectius: non vi è la prova che lo abbia fatto) la minaccia fino al Governo, in specie fino a Belusconi quale Presidente del Consiglio dei Ministri. Nei confronti di questi imputati (Bagarella e Brusca, ndr), pertanto, è configurabile un delitto tentato… poiché gli stessi hanno posto in essere – si legge nelle 3000 pagine – atti idonei, diretti in modo non equivoco, ad esercitare la citata pressione mafiosa stragista in danno di quel Governo, non riuscendo nel loro intento criminale per una causa indipendente dalla loro volontà concretamente rappresentata, su un piano strettamente processuale, dalla mancanza di una prova certa riferita ‘all’ultimo passaggio’ della condotta affidata a Marcello Dell’Utri in previsione delle sue comunicazioni con il presidente Berlusconi”.
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